Consiglio di Stato (Italia)

Consiglio di Stato
Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato
SiglaCdS
StatoBandiera dell'Italia Italia
TipoOrgano di rilievo costituzionale
Suddivisioniuna sezione consultiva (I), sei sezioni giurisdizionali (II-III-IV-V-VI-VII)
Istituito18 agosto 1831
daCarlo Alberto di Savoia
PredecessoreConsilium nobiscum residens (o Consilium cum domino residens) del Ducato di Savoia, dal 1430 in poi.
Riforme1971
PresidenteLuigi Maruotti
Bilancio214,8 milioni di euro (previsione 2012)[1]
Impiegati994 (2 011)[1]
SedeRoma, Palazzo Spada
IndirizzoPiazza Capo di Ferro 13, 00186 Roma
Sito webwww.giustizia-amministrativa.it/web/guest/consiglio-di-stato1

Il Consiglio di Stato (in sigla CdS) è, nell'ordinamento italiano, un organo di rilievo costituzionale.

Previsto dall'articolo 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo, è organo giurisdizionale e anche massimo giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione italiana ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione.

La sua sede è Palazzo Spada, a Roma.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Nell'Italia preunitaria[modifica | modifica wikitesto]

Antesignano dell'organo può essere considerato il Consilium nobiscum residens o Consilium cum domino residens del Ducato di Savoia, regolamentato da Amedeo VIII nel 1430, nel quadro degli Statuta Sabaudiae. Presieduto dallo stesso Duca, aveva la capacità di sostituirsi «financo al Principe» nel governo del Paese e ne facevano parte i più importanti nobili del Ducato. Aveva diverse competenze amministrative e giudiziarie. Queste ultime si sostanziavano nell'assistere il sovrano nello svolgimento della sua funzione di detentore della giurisdizione suprema. Il Consilium fu più volte soppresso e ricostituito, con le patenti del 13 aprile 1631 di Vittorio Amedeo I di Savoia, l'editto del 1717 di Vittorio Amedeo II di Savoia e l'editto del 21 maggio 1814 di Vittorio Emanuele I di Savoia. Carlo Alberto di Savoia con l'editto di Racconigi del 18 agosto 1831 ricostituì l'organo, con sede presso il Palazzo Carignano di Torino,[2] e con la legge 30 ottobre 1859, n. 3707, promulgata da Vittorio Emanuele II, venne istituita per la prima volta la carica di Presidente del Consiglio di Stato, di cui fu titolare il barone Luigi des Ambrois de Nevache.

Nel Regno d'Italia[modifica | modifica wikitesto]

Con l'Unità d'Italia venne emanata la legge 20 marzo 1865, n. 2248 (legge Lanza) che all'allegato D istituì l'organo del Regno d'Italia unitario. Inizialmente il Consiglio di Stato era composto da tre sezioni, indicate con i numeri romani (la I, la II e la III) con funzioni di consulenza. Dopo le sollecitazioni della dottrina guidata da Silvio Spaventa[3], la legge numero 5992 del 31 marzo 1889 (legge Crispi) istituì la IV sezione del Consiglio di Stato con competenza generale sulle controversie tra le autorità statali e i privati, nei casi in cui si faceva questione di interessi legittimi che fino ad allora erano devolute alla stessa amministrazione; restavano alla magistratura ordinaria le questioni fra cittadini e amministrazione in cui la situazione fatta valere fosse un diritto soggettivo. A questa legge, e alla legge numero 6837 del 1º maggio del 1890 che istituì le giunte provinciali amministrative, generalmente si fa risalire la nascita del sistema della doppia giurisdizione (ordinaria e amministrativa), tuttora vigente in Italia. Le altre due sezioni del Consiglio con competenza giurisdizionale amministrativa, la V e la VI, furono istituite rispettivamente con la legge numero 62 del 7 marzo 1907 e con la legge 5 maggio del 1948, n. 642. Le norme relative alla composizione e il funzionamento dell'organo furono raccolte nel Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ("Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato").[4]

Nella Repubblica italiana[modifica | modifica wikitesto]

L'organo operò come organo giurisdizionale amministrativo di primo grado, insieme con le giunte provinciali amministrative, fino a quando con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (resasi necessaria a seguito di tre diverse sentenze emesse tra il 1967 e il 1968 della Corte costituzionale che annullavano le competenze giurisdizionali delle giunte provinciali amministrative), fu riorganizzato il sistema giurisdizionale amministrativo italiano, con l'istituzione dei TAR come organi giurisdizionali di primo grado e l'attribuzione alla IV, V e VI sezione del Consiglio di Stato della giurisdizione amministrativa di secondo grado. La legge 127 del 15 maggio del 1997 ha poi istituito un'ulteriore sezione normativa del Consiglio di Stato, per l'esame di schemi di legge del Parlamento italiano e dell'Unione europea. Il compito principale di questa sezione è di esprimere pareri sugli atti normativi del Governo.

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Stemma araldico del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha quindi una doppia natura, una amministrativa e una giurisdizionale.

Quale organo amministrativo, il Consiglio di Stato è il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, delle Camere e delle Regioni, mentre come organo di giurisdizione amministrativa è preposto alla tutela degli interessi legittimi e in particolari materie, indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi dei privati nei confronti della pubblica amministrazione italiana.

Composizione[modifica | modifica wikitesto]

Il Consiglio di Stato è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, dai Presidenti di Sezione e dai Consiglieri di Stato. Il Presidente del Consiglio di Stato è eletto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e successivamente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su delibera del Presidente del Consiglio dei ministri.

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato sono conferiti, ai sensi dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nel seguente modo:

  1. in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
  2. in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali o equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata; si provvede alla nomina, in questo caso, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del consiglio di presidenza, contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;
  3. in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. In passato, il concorso per accedere al consiglio di Stato era ritenuto il più selettivo della pubblica amministrazione.

Le sezioni[modifica | modifica wikitesto]

Il personale del Consiglio concorre a formare le sette sezioni in cui è organizzato il Consiglio di Stato e, ogni anno, il Presidente del Consiglio di Stato, in base alla nuova normativa in materia, decreta la funzione di ciascuna sezione (consultiva o giurisdizionale) e il riparto degli affari per ciascuna sezione (cioè le materie di competenza). A decorrere dal 1º ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, con decreto n. 229/21 del Presidente del Consiglio di Stato è stato determinato che la prima sezione svolge funzioni consultive insieme alla sezione per gli atti normativi mentre la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima svolgono le funzioni giurisdizionali assegnate al Consiglio. La sezione consultiva per gli atti normativi, istituita con la legge 15 maggio 1997, n. 127, si occupa di esaminare gli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto dalla legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. Inoltre, la stessa sezione, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, esamina gli schemi di atti normativi dell'Unione europea.

Le sezioni consultive sono composte da due Presidenti e almeno nove consiglieri, mentre le sezioni giurisdizionali sono composte da due Presidenti e almeno dodici consiglieri.

Molti ministri del Governo scelgono i capi di gabinetto e i capi degli uffici legislativi fra i Consiglieri di Stato.

Organi[modifica | modifica wikitesto]

Gli organi interni del Consiglio di Stato sono:

  • il Consiglio di Presidenza;
  • il Presidente;
  • il Presidente aggiunto;
  • il Segretario generale;
  • l'Adunanza generale (in sede consultiva);
  • l'Adunanza plenaria (in sede giurisdizionale).

Presidenti[modifica | modifica wikitesto]

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il Presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini (2013-2015)

Il presidente è l’organo di vertice amministrativo–istituzionale del Consiglio di Stato. Viene designato dal plenum del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il Presidente aggiunto, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una Sezione del Consiglio di Stato, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

L'attuale presidente, in carica dal 30 gennaio 2023, è Luigi Maruotti. I presidenti, in ordine cronologico, sono stati:

Presidenti Durata
Luigi Des Ambrois de Nevache 1859-1875
Carlo Cadorna 1875-1891
Marco Tabarrini 1891-1898
Giuseppe Saredo 1898-1902
Francesco Saverio Bianchi 1902-1907
Giorgio Giorgi 1907-1911
Adeodato Bonasi 1911-1913
Giacomo Malvano 1913-1916
Raffaele Perla 1916-1928
Santi Romano 1928-1945
Meuccio Ruini 1945-1947
Ferdinando Rocco 1947-1951
Leonardo Severi 1951-1952
Raffaele Pio Petrilli 1953-1962
Carlo Bozzi 1962-1968
Antonino Papaldo 1968-1969
Gaetano Vetrano 1969-1976
Vincenzo Uccellatore 1976-1979
Luigi Aru 1979
Lionello Levi Sandri 1979-1980
Gabriele Pescatore 1980-1986
Giorgio Crisci 1986-1995
Aldo Quartulli 1995
Carlo Anelli 1995-1996
Renato Laschena 1996-2001
Alberto de Roberto 2001-2006
Mario Egidio Schinaia 2006-2007
Paolo Salvatore 2007-2010
Pasquale de Lise 2010-2012
Giancarlo Coraggio 2012-2013
Giorgio Giovannini 2013-2015
Alessandro Pajno 2016-2018
Filippo Patroni Griffi 2018-2022
Franco Frattini 2022
Luigi Maruotti 2023-in carica

[5]

Presidenti aggiunti[modifica | modifica wikitesto]

Presidenti aggiunti Durata
Filippo Patroni Griffi 2016-2018
Sergio Santoro 2019-2021
Franco Frattini 2021-2022
Luigi Maruotti 2022-2023

[6]

Competenze e funzioni[modifica | modifica wikitesto]

Le attribuzioni del Consiglio di Stato, come si è visto, si distinguono in:

  • Consultive
  • Giurisdizionali

Attribuzioni consultive[modifica | modifica wikitesto]

L’attività consultiva del Consiglio di Stato è svolta da:

  • Prima Sezione consultiva
  • Sezione consultiva per gli atti normativi

Nell'espletamento della sua funzione consultiva, il Consiglio di Stato fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri, del Governo come organo collegiale o delle Regioni.

I pareri possono essere facoltativi o obbligatori.

I pareri facoltativi possono essere richiesti dalla pubblica amministrazione, nel caso lo ritenga opportuno. I pareri del Consiglio di Stato sono vincolanti esclusivamente nella decisione su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69: l'amministrazione richiedente, può sempre discostarsi dandone motivazione. Sono sempre facoltativi i pareri richiesti dalle Regioni.

In altri casi la pubblica amministrazione deve richiedere un parere al Consiglio di Stato. Si parla allora di pareri obbligatori. Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 il parere del Consiglio è obbligatorio per:

La stessa legge n. 127/1997 ha abrogato ogni diversa disposizione legislativa che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria, tenendo fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

I pareri obbligatori si distinguono, inoltre, in vincolanti o non vincolanti, a seconda che l'Amministrazione richiedente, in sede di emanazione dell'atto per il quale è stato emesso il parere, sia tenuta o meno a seguirli.

Attribuzioni giurisdizionali[modifica | modifica wikitesto]

L'attività del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è svolta da sei sezioni giurisdizionali:

  • la seconda,
  • la terza,
  • la quarta,
  • la quinta,
  • la sesta,
  • la settima.

In sede giurisdizionale ha funzione di tutela nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. In particolare il Consiglio di Stato è il Giudice di secondo grado della giustizia amministrativa, ossia il Giudice d'appello avverso le decisioni dei TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). Il Consiglio di Stato, inoltre, svolge funzioni di giudice in unico grado in sede di giudizio di ottemperanza, ossia in quel giudizio teso a ottenere che una pubblica amministrazione esegua una sentenza emessa dal Giudice ordinario o dal Consiglio di Stato stesso.

Tuttavia, quando il giudizio di ottemperanza riguarda l'esecuzione di una sentenza emessa da un TAR, che sia stata confermata dal Consiglio di Stato in grado di appello, è competente il TAR stesso che l'ha emessa. Per le decisioni assunte dal Consiglio di Stato nelle sue funzioni giurisdizionali è ammesso ricorso alla Corte di cassazione unicamente per motivi inerenti alla giurisdizione.

Deliberazioni[modifica | modifica wikitesto]

Le deliberazioni delle sezioni consultive del Consiglio sono valide se sono state adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri della sezione, mentre quelle delle sezioni giurisdizionali sono valide se, oltre a essere presenti almeno quattro consiglieri, è presente anche uno dei due Presidenti di sezione. Si può ricorrere al C.d.S, sotto forma di appello a sentenza di Tribunale, o sotto forma di reazione individuale a provvedimenti della Pubblica Amministrazione, dal cittadino ritenuti non consoni a qualche legge. Circa i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica inviati dal cittadino, una Sezione del C.d.S. con Adunanza di Sezione esprime un parere che può essere vincolante per il Ministro competente circa la materia del ricorso. Il Ministro, al quale solo era stato in primis dal cittadino indirizzato il ricorso, dovrebbe aver istruito un suo procedimento e aver quindi inviato lui il fascicolo del ricorso stesso al Consiglio di Stato. Le cose spesso non vanno così e quindi dopo un periodo rituale di ritardo nelle relative consegne, il privato può inoltrare direttamente al Consiglio di Stato, il proprio ricorso. Se le cose vanno come dovrebbero andare, il parere del C.d.S. che forse però non può essere espresso senza il procedimento ministeriale sopracitato, viene inviato al Ministro; e per lui quel parere potrebbe essere vincolante. Se però egli ritiene che vincolante non debba essere, si appella al Consiglio dei Ministri: il quale opta per il parere del Ministro stesso o per quello espresso dal C.d.S. A seguito di ciò, il Ministro emette un conforme Decreto che invia al Capo dello Stato e alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha anch'essa il potere di accettare o rifiutare. Se accetta, registra il decreto. Se non accetta, il Consigliere delegato al riscontro, ricusa il visto, allegando una nota di motivazioni e rispedisce al Ministro. Se il Ministro insiste, questa volta la decisione è affidata a una Sezione di controllo (composta da più d'una persona) della C.d.C. Pare che questa possibilità data alla Corte dei Conti di rifiutare il proprio visto (anche alla seconda istanza), collida col fatto che le decisioni relative al ricorso straordinario dovrebbero essere irrevocabili.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana[modifica | modifica wikitesto]

Con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana fu istituito, in base all'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, dal decreto legislativo 6 maggio 1948, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (C.G.A.) oggetto poi di riforma legislativa, ex Decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

A tale organo furono attribuite le stesse identiche funzioni - consultive e giurisdizionali - del Consiglio di Stato, ma limitatamente agli atti delle Autorità amministrative della Regione Siciliana e le sezioni dal TAR di Palermo e Catania.[7]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b Copia archiviata (PDF), su giustizia-amministrativa.it. URL consultato il 23 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2015).
  2. ^ A Torino il 12 e 13 novembre celebrazione per i 190 anni del Consiglio di Stato e i 50 anni dell'istituzione del TAR, su regione.piemonte.it.
  3. ^ Bernardo Sordi, Spaventa, Silvio, Treccani - Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto (2012): «Parlamentarismo e amministrazione diventano, così, i due assi concettuali intorno ai quali ruota una riflessione corale, di cui Spaventa sarà, con Marco Minghetti, il principale punto di coagulo, pronta ora a individuare, spesso con disincantata oggettività, i punti deboli del "Paese legale", ora invece a delineare i possibili "rimedi". Si imprime una chiara, univoca, direzione progettuale: "La libertà oggi deve cercarsi non tanto nella costituzione e nelle leggi politiche, quanto nell’amministrazione e nelle leggi amministrative" (Giustizia nell'amministrazione, 1880, in La politica della Destra. Scritti e discorsi raccolti da Benedetto Croce, 1910, p. 78)».
  4. ^ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 7 luglio 1924, n. 158
  5. ^ Giustizia Amministrativa Segretariato Generale, Giustizia Amministrativa, 25 novembre 2022, https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/presidente. URL consultato il 25 novembre 2022.
  6. ^ Giustizia Amministrativa Segretariato Generale, Giustizia Amministrativa, 25 novembre 2022, https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/presidente-aggiunto1. URL consultato il 25 novembre 2022.
  7. ^ (PDF) [1] Archiviato il 19 gennaio 2012 in Internet Archive.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 1996. ISBN 88-348-6210-4.
  • Sabino Cassese, Consiglio di Stato e pubblica amministrazione da una Costituzione all’altra, in Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale (a cura di S. Cassese), Milano, Giuffrè, 1997, pp. 49-63.
  • G. Pasquini e A. Sandulli (a cura di), «Le grandi decisioni del Consiglio di Stato», Milano, Giuffrè, 2001.
  • Sabino Cassese, Le molte vite del Consiglio di Stato, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 12, 2011, pp. 1276-1277.
  • Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia, Bologna, Zanichelli, 2011.
  • Sabino Cassese, Continuità e fratture nella storia del Consiglio di Stato, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 5, 2011, pp. 547-551.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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