Sistema accusatorio

Voce principale: Processo penale.

Il sistema accusatorio è un modello di processo penale e contrapposto al sistema inquisitorio, adottato in vari ordinamenti giuridici in diversi Stati del mondo.

Le origini di questo sistema risalirebbero al medioevo, parallelamente allo sviluppo del common law.

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Nel sistema accusatorio il giudice ha un ruolo neutrale: sono le parti – colui che è stato accusato del reato (l'accusato, assistito dal suo difensore) e chi lo accusa (l'accusatore) – ad avviare il processo e ad introdurre nello stesso le questioni di fatto e le relative prove; solo le prove così allegate possono essere esaminate dal giudice. Le parti hanno un ruolo attivo anche nell'esame delle prove, in particolare nell'interrogatorio dei testimoni (la cosiddetta cross-examination). Compito del giudice è assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme di procedura e pronunciare la sentenza sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, tenendo conto che l'onere della prova grava sull'accusatore. Tutta l'attività processuale si svolge tipicamente in modo orale, durante udienze alle quali è di regola ammesso ad assistere il pubblico.

Il processo penale secondo il sistema accusatorio presenta una spiccata somiglianza con il processo civile e, in effetti, tale sistema, che è il più antico, risale ad epoche in cui il reato era visto più come un'offesa privata che come un'offesa alla collettività: in quest'ottica, non c'era una netta differenza tra reato ed illecito civile, come negli ordinamenti attuali, e il ruolo di accusatore era assunto dalla stessa persona offesa dal reato (o dal suo gruppo familiare). In seguito, con l'affermarsi della concezione del reato come offesa alla collettività, la possibilità di assumere il ruolo di accusatore fu estesa a tutti i membri della collettività stessa (azione popolare); questa soluzione, tuttavia, dava luogo a inconvenienti, visto che, ad esempio, in certi casi poteva verificarsi una sovrapposizione di accusatori e in altri il rischio contrario, l'impunità del reato per inerzia di tutti i potenziali accusatori. A fronte di tali inconvenienti, si è giunti alla soluzione adottata dalla generalità degli ordinamenti odierni, nei quali le funzioni di accusatore sono svolte da un organo pubblico, il pubblico ministero, mentre l'azione della persona offesa dal reato e l'azione popolare, dove sono rimaste, hanno di solito un ruolo marginale, suppletivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero.

Diffusione nel mondo[modifica | modifica wikitesto]

Negli ordinamenti attuali prevale di gran lunga il modello accusatorio, tipico dei sistemi di common law (dove è noto come adversarial system) ma ormai adottato anche in quelli di civil law. In questi ultimi, tuttavia, se è stato abbandonato da tempo il sistema inquisitorio puro, sono spesso ancora presenti alcuni suoi aspetti sicché, più che di sistemi accusatori puri, si suole parlare in questi casi di sistemi misti.

Italia[modifica | modifica wikitesto]

Il processo penale italiano, oggi disciplinato dal codice di procedura penale italiano del 1988, nelle forme che hanno preceduto quello vigente presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.

Il pubblico ministero, infatti, resta un magistrato e “persegue l'interesse della legge, e quindi della giustizia. Egli raccoglie le prove affinché l'imputato possa essere dal giudice assolto o condannato, certo. Ma in realtà garantisce la correttezza del successivo giudizio, quindi avvalora con il suo operato l'attività del giudice. (...)” Tuttavia, il codice penale del 1988 ha inteso eliminare la gravissima incoerenza di cui s'è detto (la prevalenza cioè della fase delle indagini rispetto a quella del contraddittorio, con il predominio del ruolo del pubblico ministero, organo deputato all'accusa) “accentuando le connotazioni di parzialità del pubblico ministero inibendogli l'assunzione di prove e riservando tale assunzione al giudice del dibattimento in modo da rendere così effettivo e reale il contraddittorio in sede di formazione della prova”[1].

Note[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]